per lo stoccaggio di prodotti chimici, tossici, acidi-basi, infiammabili
EN 14470-2 la nuova normativa per lo stoccaggio di bombole di gas compressi.
Dopo l’ entrata in vigore della norma EN 14470-1, riguardante lo stoccaggio di prodotti infiammabili, ecco che anche la nuova normativa EN 14470-2 entra in vigore, per stabilire gli standard europei da rispettare, sostituendo completamente la vecchia norma DIN 12925-2.
Gli armadi vengono ora costruiti nel rispetto delle nuove regole, e di conseguenza testati. Come per gli armadi per prodotti infiammabili, anche gli armadi per bombole di gas compressi devono superare un test al fuoco per poter stabilire la classe di resistenza al fuoco.
Con questa norma anche gli armadi di sicurezza per lo stoccaggio di bombole di gas compressi rientrano in 4 classi di resistenza al fuoco, da 15 a 90 minuti: G 15, G30, G60, G90.
Il test al fuoco si svolge similmente al test degli armadi per infiammabili, con la differenza che all’ interno dell’ armadio viene posizionata una bombola da 50 litri con un tubo ed un cavo elettrico che dalla bombola portano all’esterno attraverso il soffitto dell’ armadio.
Per tutta la durata del test la temperatura non può aumentare più di 50 K.
I nuovi armadi in conformità con EN 14470-2 sono Safetybox® BC1350GS e Safetybox® BC650GS.
Le nuove normative in materia di stoccaggio di prodotti infiammabili sostituiscono le normative DIN 12925-1 precedentemente in vigore.
L’introduzione della EN 14470-1 eleva il livello di sicurezza in Italia.
Un armadio di sicurezza possiede una resistenza al fuoco, indicata come TYPE, che può essere di 15, 30, 60 o 90 minuti, ne conseguono: TYPE 15, TYPE 30, TYPE 60, TYPE 90.
Scopo dell’ armadio: dare un sufficiente grado di protezione in caso di incendio per permettere ai vigili del fuoco e alle squadre di soccorso di intervenire prima che sorga un incendio più grave causato dalla combustione delle sostanze infiammabili.
Ogni armadio deve avere una certificazione conseguente ad un test al fuoco.
I test al fuoco vanno eseguiti esclusivamente presso un istituto certificato dal ministero.
COME SI SVOLGE UN TEST AL FUOCO?
I test al fuoco vanno eseguiti esclusivamente presso un istituto certificato dal ministero, e secondo un protocollo appositamente definito.
Per ogni test al fuoco si procede alla prova di due armadi, uno verrà utilizzato per la prova al fuoco, l’altro rimane come modello.
Tutti i dati e le misure degli armadi vengono controllati e confrontati con i disegni tecnici prima di passare al test.
L’armadio viene preparato, inserendo al suo interno delle sonde che misurano la temperatura delle superfici e dell’aria. Le valvole di ventilazione vengono aperte, il ripiano superiore viene caricato con un peso pari al massimo della propria portata, inoltre viene inserito un recipiente di vetro pieno per metà di acqua. Le porte vengono chiuse.
Vengono scattate foto precedenti e successive alla prova come documentazione.
L’armadio è posto nel forno secondo le regole dettate dalla normativa Europea: l’armadio deve trovarsi ad almeno 100mm dalla parete, in posizione verticale e senza alcun sostegno supplementare. L’armadio viene circondato da fiamme che lo colpiscono ai lati e sul tetto.
Dopo 90 minuti di test al fuoco la temperatura sale fino ad eguagliare quella di un
incendio vero e proprio.
Il test è considerato superato quando per il tempo stabilito dalla prova ( ad esempio 90 minuti per un armadio certificato TYPE 90 ) la temperatura interna all’ armadio non supera i 180°C.
In seguito al superamento della prova viene consegnato un certificato che contiene il risultato del test.
Solo gli armadi che ottengono la certificazione da un ente accreditato garantiscono la piena sicurezza e la protezione nello stoccaggio di prodotti infiammabili.
-D. Legislativo del Governo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”
-D.P.R.29 luglio 1982, n.577"Legge quadro sulla prevenzione incendi".
-D.M.02 agosto 1984, "Criteri di classificazione dei materiali ai fini della reazione al fuoco".
-D.M.26 agosto 1992, "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
-D.M.18 settembre 2002, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le progettazioni delle strutture sanitarie pubbliche e private".
-90/394 CEE – 28 giugno 1990, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro.
-90/679/CEE – 26 novembre 1990, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
-94/9/CEE – 23 marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( Direttiva ATEX – recepita in Italia con D.L. del Consiglio dei Ministri il 29 Maggio 2003 )
-98/24/CEE – 7 aprile998, sulla protezione della salute e della sicurezza sei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
-99/92/CEE – 16 dicembre1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
-D.M.31 luglio 1934,"Classificazione delle sostanze infiammabili".
-D.P.R.27 aprile 1955,n.547,"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
-D.P.R.19 marzo 1956,n.302,"Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R.547/55".
-D.P.R.19 marzo 1956,n.303,"Norme generali per l'igiene del lavoro".
-D.P.R.19 settembre 1994,n.626,"Attuazione direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
-D.L.19 marzo 1996,n.242,"Modifiche ed integrazioni al D.P.R.626/94".
-D.M.20 ottobre 1998,n.188,"Valutazione dei rapporti di sicurezza dei depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".
-D. Legislativo del Governo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”
-D.L.2 febbraio 2002,n.25,"Attuazione direttiva europea sulla protezione salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici".
'Codice in materia di protezione dei dati personali'.Decreto Legislativo 196/2003: Art.31 'I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati...in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi...'
D. legislativo 15 agosto 1991, n.277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.83/477/CEE, n 86/188/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da esposizione ed agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’ art. 7 della legge 30 Luglio 1990, n.212”
